DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ E CESSIONE FABBRICATO

A CHI E' RIVOLTO?

A tutti i cittadini che vogliano dare alloggio ad un cittadino straniero extracomunitario o apolide, oppure che cedano allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio del Comune di Gazzaniga.

 

Data Pubblicazione: 18 Settembre 2024

Descrizione

L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, fornisce ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, deve comunicare l’ospitalità con comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano.

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico sull'immigrazione

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.

 
Ufficio di Riferimento

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